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L'ACCORDO DEL 27 LUGLIO 2006
ACCORDO SULLA GESTIONE SEPARATA FASI PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI DIRIGENTI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI Addì, 27 luglio 2006, in Roma Confindustria e Federmanager
a) visto il verbale di accordo del 24 novembre 2004 (ivi incluse le previsioni degli atti convenzionali richiamati nelle premesse dello stesso verbale, segnatamente in ordine all'ipotesi di utilizzo del contributo dello 0,30% per il trattamento di mobilità), con il quale hanno ravvisato la necessità di ricercare strumenti di sostegno del reddito dei dirigenti in caso di disoccupazione involontaria, convenendo a tale scopo di: - costituire un gruppo tecnico paritetico di lavoro per definire la realizzazione di un fondo bilaterale per il sostegno del reddito dei dirigenti involontariamente disoccupati e le relative modalità operative; - verificare la possibilità di destinare al costituendo fondo le risorse economiche residue derivanti dalla definitiva liquidazione del Fipdai, coerentemente con le finalità di quest'ultimo;
b) considerato che il gruppo tecnico paritetico di lavoro ha verificato che le risorse economiche residue derivanti dalla definitiva liquidazione del FIPDAI sono effettivamente destinabili ad uno strumento di sostegno al reddito dei dirigenti involontariamente disoccupati
convengono di dare vita ad un sistema che consenta la erogazione ai dirigenti involontariamente disoccupati di un trattamento economico integrativo dell'indennità di disoccupazione corrisposta daIl'lnps ai sensi del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e norme successive, attraverso l'istituzione di una apposita Gestione Separata del Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa (FASI) (da ora "Gestione Separata") che, operando in sinergia con lo stesso FASI, consegua la massima economicità gestionale.
Il predetto sistema: a) sarà operativo - con i limiti e le condizioni di accesso definite fra le parti - con riferimento alle situazioni di risoluzione del rapporto di lavoro che si siano determinate nell'arco degli otto mesi precedenti la data che le parti stesse indicheranno come avvio della Gestione Separata; b) avrà una fase di avvio a carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2008, per tener conto sia della prevista riforma legislativa degli ammortizzatori sociali che della necessità di verificare la reale dimensione della domanda di intervento; c) sarà riservato ai soli casi di oggettiva necessità derivante da un involontario stato di disoccupazione, tenendo conto, fra l'altro, del livello retributivo e dell'età dei dirigenti interessati e subordinata alla partecipazione del dirigente ad iniziative finalizzate alla sua ricollocazione poste in atto dalla Agenzia per il Lavoro costituita dalle stesse nell'ambito di Fondirigenti; d) sarà attivato in presenza dei medesimi requisiti e delle stesse condizioni previste ai fini dell'indennità di disoccupazione corrisposta dall'Inps.
Il FASI, attraverso la Gestione Separata, erogherà un trattamento economico integrativo in misura pari a 1.500,00 (millecinquecento/00) euro mensili lordi e per una durata di (sei) mesi, a favore dei dirigenti di età inferiore a 50 anni, ovvero per una durata di 12 (dodici) mesi, a favore dei dirigenti che, al momento della scadenza del periodo di preavviso, hanno un'età pari o superiore a 50 anni. Qualora, quanto previsto dalla legge n. 80/2005 circa la durata dell'indennità di disoccupazione corrisposta dall'Inps sia prorogato oltre il termine del 31 dicembre 2006, l'erogazione del trattamento economico integrativo nei confronti dei dirigenti di età inferiore a 50 anni avrà una durata di 7 (sette) mesi limitatamente al periodo di vigenza della proroga.
Le parti, nel confermare il proprio impegno affinché Governo e Parlamento emanino un provvedimento legislativo volto a destinare a favore dei dirigenti il contributo dello 0,30% attualmente versato dalle imprese all'Inps per prestazioni di mobilità che sono poi precluse ai dirigenti, concordano che il bilancio iniziale della "Gestione Separata" sarà costituito da: a) le risorse rese disponibili a seguito della liquidazione del Fipdai; b) un contributo di avvio, in cifra fissa e di entità pari a 100 euro annui per ogni dirigente in servizio, posto a carico delle imprese per l'intera durata del periodo di sperimentazione della "Gestione Separata"; c) a decorrere dalla fine del periodo di sperimentazione, e salvo diverse decisioni concordate fra le parti, una contribuzione convenzionalmente determinata in cifra fissa tanto a carico delle imprese che dei dirigenti in servizio, in relazione sia alle risultanze su base consuntiva delle prestazioni rese sia alle prestazioni da rendere su base previsionale pluriennale.
Per i profili statutari inerenti all'istituzione, all'amministrazione, al funzionamento ed all'organizzazione della "Gestione Separata", si fa rinvio allo Statuto del FASI (e, in particolare, all'articolo 14), nel testo riformulato allegato al presente accordo di cui costituisce parte integrante. Per i criteri di iscrizione alla "Gestione separata" (imprese e altri soggetti obbligati, modalità ed effetti), l'individuazione delle entrate finanziarie e dei valori patrimoniali della stessa "Gestione separata", il regime contributivo, l'individuazione delle fattispecie ammesse all'erogazione dell'indennità integrativa e di quelle escluse, i presupposti ed i requisiti per l'esercizio del diritto alla prestazione, le modalità ed i termini per la presentazione della relativa domanda, la decorrenza e le cause di cessazione della prestazione, il controllo sulla gestione contabile, si fa rinvio al Regolamento del FASI-Gestione separata, nel testo allegato al presente accordo di cui costituisce parte integrante.
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