INFORMAZIONI GENERALI PER IL DIRIGENTE

Con l'accordo del 27 luglio 2006 è stato definito un meccanismo che, ad integrazione del trattamento di disoccupazione previsto per legge, offre sostegno ai dirigenti che vengano a trovarsi in situazione di disoccupazione involontaria.
Tale compito viene gestito dal  FASI, mediante una Gestione Separata dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria ed amministrativa.

NON occorre una preventiva iscrizione del Dirigente a questa iniziativa, poichè è l'iscrizione dell'azienda di appartenenza, obbligatoria nei casi descritti in home page,  che determina l'eventuale futura possibilità del Dirigente di usufruire di tale sostegno; in questa occasione, oltre ad accogliere la richiesta, il Dirigente verrà censito dal GSR (Gestione separata di Sostegno al Reddito).

Sono ammessi al trattamento economico integrativo  i dirigenti involontariamente disoccupati con RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (DATA DI LICENZIAMENTO) a far data dal 30 aprile 2006; la domanda di prestazioni, su modulo predisposto dalla Gesione Separata debitamente compilato e corredato di ogni documentazione richiesta, deve essere spedita entro 68 giorni dalla di cessazione del rapporto di lavoro (o dell'eventuale periodo di preavviso pur se sostituito dalla relativa indennità).

Inoltre, con Accordo fra le Parti del 25 novembre 2009, in via sperimentale e per la durata di tale Accordo, a decorrere dal 1 gennaio 2009, la prestazione è estesa anche al dirigente che, non essendo in possesso dei requisiti per la pensione al momento della cessazione del rapporto di lavoro, abbia risolto consensualmente il rapporto medesimo semprechè vengano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

  • nell'anno precedente all'anno relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro abbia avuto una retribuzione annua lorda globale non superiore a 110 mila euro per dirigenti con anzianità nella qualifica nella stessa azienda fino a 6 anni e a 130 mila euro per quelli con anzianità nella qualifica nella stessa azienda  superiore a 6 anni;
  • l'importo complessivamente erogato in sede di risoluzione del rapporto - escluso il TFR e le competenze spettanti - e risultante dal verbale di accordo redatto in sede sindacale o giudiziale, non sia superiore a € 120.000, elevati a € 180.000 in caso di anzianità nella qualifica nella stessa azienda superiore a 6 anni.

Per essere ammessi al trattamento economico integrativo  devono inoltre sussistere le condizioni descritte in CHI HA IL DIRITTO o, in modo schematico in CHI HA IL DIRITTO: SINTESI.

La durata ed il valore economico di tale trattamento è descritto in IMPORTI E DECORRENZA.

Le modalità operative per richiedere il trattamento sono infine descritte in RICHIEDERE LE PRESTAZIONI.

 

 

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