L'ACCORDO DEL 25 NOVEMBRE 2009

VERBALE DI ACCORDO SUL FONDO BILATERALE PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI DIRIGENTI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI - GESTIONE SEPARATA FASI (GSR/FASI) 

Addì, 25 novembre 2009, in Roma

CONFINDUSTRIA
e
FEDERMANAGER

premesso

a) con l'accordo 27 luglio 2006 sottoscritto tra le stesse Parti si è convenuto di dare vita ad un sistema di sostegno al reddito ai dirigenti involontariamente disoccupati integrativo dell'indennità di disoccupazione corrisposta dall'INPS ai sensi del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827 e norme successive, attraverso l'istituzione di un'apposita Gestione separata del FASI (di seguito per brevità "Gestione");
b) era stata prevista una fase di avvio a carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2008 per tener conto sia dell'evoluzione della legislazione in materia di ammortizzatori sociali che della necessità di verificare la reale dimensione della domanda di intervento;
c) tale fase di avvio a carattere sperimentale deve ritenersi esaurita;
d) si condivide l'esigenza di migliorare le prestazioni erogate dalla Gestione, in particolare nei confronti dei dirigenti con almeno 50 anni di età e, in via sperimentale e temporanea per la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 2009, di ampliare l'accesso ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
e) si condivide, altresì, di offrire al dirigente che perde l'occupazione la possibilità di usufruire di servizi che agevolino concretamente la ricerca di una nuova occupazione sul mercato del lavoro;

tutto ciò premesso e considerato

convengono quanto segue:

  1. la premessa costituisce parte integrante dell'accordo;
  2. si conferma il versamento da parte delle aziende di 100,00 (cento/00) euro l'anno per ciascun dirigente in servizio;
  3. si riduce il requisito di anzianità complessivamente maturata nella qualifica anche in diverse aziende per l'accesso alla prestazione, da 24 a 18 mesi a partire dal 1° gennaio 2010;
  4. la misura del trattamento economico, è stabilita in 1.500,00 euro mensili lordi, per una durata di 8 mesi per i dirigenti di età inferiore a 50 anni e di 18 mesi per i dirigenti con età pari o superiore a 50 anni;
  5. la Gestione, attraverso convenzioni con primarie società specializzate, destinerà proprie risorse per finanziare un servizio di placement, al fine di orientare e favorire il reiserimento lavorativo dei dirigenti individuati in premessa ai punti a) e d);
  6. il servizio di cui al precedente punto 5), potrà essere usufruito se richiesto entro tre mesi dalla decorrenza della prestazione, a condizione che il dirigente si sia già iscritto all'Agenzia del lavoro di Fondirigenti ed abbia svolto presso la Fondazione il percorso per delineare il proprio bilancio delle competenze;
  7. al dirigente che comunicherà di non voler usufruire del servizio di placement verrà corrisposta una indennità aggiuntiva di 500,00 euro mensili lordi per la stessa durata prevista al precedente punto 4), comprensivo del periodo precedente alla suddetta comunicazione. L'importo relativo al periodo precedente la comunicazione verrà erogato in un'unica soluzione unitamente alla prima mensilità utile;
  8. al dirigente che al 31 dicembre 2009 abbia diritto a ricevere in trattamento integrativo della Gestione, sarà consentito di fruire del servizio di placement sempreché il restante periodo di copertura non sia inferiore a 8 mesi;
  9. in via sperimentale per la durata del presente accordo l'accesso alle prestazioni viene esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, anche ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sempreché per gli interessati ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
    • dal CUD dell'anno precedente quello della risoluzione del rapporto di lavoro risulti una retribuzione annua larda globale non superiore a 110.000,00 (centodiecimila/00) euro per dirigenti con anzianità nella qualifica nella stessa azienda fino a 6 anni o a 130.000,00 (centotrentamila/00) euro per i dirigenti con anzianità nella qualifica nella stessa azienda superiore a 6 anni;
    • l'importo complessivamente erogato oltre al TFR e le competenze spettanti e risultante dal verbale di accordo redatto in sede sindacale o giudiziale, non sia superiore a 120.000,00 (centoventimila/00) euro elevati a 180.000,00 (centottantamila/00) in caso di anzianità superiore a 6 anni;
  10. allo Statuto ed al regolamento del FASI-Gestione Separata saranno apportate le necessarie conseguenti modifiche o integrazioni;
  11. restano vigenti le norme contenute nei precedenti accordi che non siano state modificate dal presente accordo. 
     

CONFINDUSTRIA     FEDERMANAGER

 

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