Per il dirigente il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, come disposto dall'art. 15 dello stesso CCNL, nel caso in cui l'azienda di appartenenza venga a cessare ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, oppure non sia esperibile, nei confronti della stessa azienda, la procedura esecutiva in quanto irreperibile o comunque detta procedura si sia conclusa negativamente, sono previste particolari tutele.
Tali tutele sono gestite nell'ambito della Gestione Separata Fasi - Sostegno al Reddito e sono quelle descritte nel Regolamento 2010.

Lo scorso 25 novembre 2009, Confindustria e Federmanager hanno sottoscritto un accordo che estende il periodo di applicazione dei precedenti accordi e particolarizza alcuni aspetti.
Di seguito, si riporta il testo integrale dell'Accordo.

Verbale di accordo per il riconoscimento al dirigente delle tutele disciplinate dall'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, limitatamente ai casi in cui l'azienda di appartenenza venga a cessare ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, ecc.

Addì, 25 novembre 2009 in Roma

Confindustria
e
Federmanager

premesso

  • che con l'Accordo 27 luglio 2006, le scriventi Parti hanno convenuto di realizzare attraverso l'istituzione di una distinta sezione nell'ambito della Gestione Separata Fasi uno strumento contrattuale per fornire le coperture previste dall'art. 15 del vigente CCNL limitatamente ai casi in cui l'azienda di appartenenza venga a cessare, ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, oppure non sia esperibile, nei confronti della stessa azienda, la procedura esecutiva in quanto irreperibile o comunque detta procedura si sia conclusa negativamente;
  • con il medesimo Accordo 27 luglio 2006, le stesse Parti hanno concordato di avviare una fase a carattere sperimentale per la durata di due anni riservando a questo specifico strumento contrattuale una quota parte dei residui destinati alla Gestione Separata Fasi dal separato accordo sempre in data 27 luglio 2006 individuata, con separata lettera congiunta al Fasi del 3 luglio 2008, in 1.000.000 (un milione) di euro;
  • con la richiamata lettera congiunta del 3 luglio 2008, le stesse parti avevano stabilito che il suddetto importo di un milione di euro costituiva il limite delle disponibilità entro il quale potevano essere finanziate le prestazioni richieste nella descritta fase di sperimentazione, individuata nel biennio 1 ottobre 2007- 30 settembre 2009 e che, nel caso fossero pervenute richieste complessivamente superiori al predetto limite, si sarebbe proceduto alla liquidazione delle prestazioni in base al criterio della ripartizione proporzionale;
  • con il citato Accordo 27 luglio 2006, le stesse parti avevano previsto che, a decorrere dalla fine del periodo di sperimentazione, salvo diverse decisioni concordate fra le Parti, si sarebbe stabilita una contribuzione convenzionalmente determinata in cifra fissa a carico delle imprese, in relazione alle risultanze delle prestazioni rese e delle previsioni su quelle da rendere;
  • le esigue risultanze della fase sperimentale, al momento, non consentono di formulare idonee previsioni di impegno per il futuro;

tutto ciò premesso

si conviene

  • di ampliare la fase sperimentale all'intera vigenza del CCNL 25 novembre 2009;
  • riservare un'ulteriore quota parte dei residui destinati alla Gestione Separata Fasi daal separato accordo sempre in data 27 luglio 2006 individuata in 1.000.000 (un milione) di euro, per sostenere le prestazioni richieste presentate alla Gestione nel periodo 1 ottobre 2009 - 31 dicembre 2011;
  • stabilire che la suddetta quota, nel limite massimo del 15%, è riservata prioritariamente alla copertura delle spese legali, nel limite di 30.000 (trentamila) euro per posizione e per tutti i gradi di giudizio;
  • confermare che, nel caso dovessero pervenire richieste complessivamente superiori ai rispettivi suddetti limiti, si procederà alla liquidazione delle prestazioni in base al criterio della ripartizione proporzionale;
  • procedere ad una verifica congiunta nel mese di ottobre 2011 per valutare la necessità di riservare ulteriori disponibilità per periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2013;
  • rinviare alla fine del periodo di sperimentazione, salvo diverse decisioni concordate fra le Parti, la definizione di una contribuzione convenzionalmente determinata in cifra fissa a carico delle imprese, in relazione alle risultanze delle prestazioni stesse e delle previsioni su quelle da rendere.

Confindustria                                   Federmanager

 

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